Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33563/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33563/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33563/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED NABAWI AHMED SALMAN AHMED nato il 01/04/1985 avverso la sentenza del 28/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto MOHAMED NABAWI AHMED \ A1,1 eme.0, SALMAN/Colpevole del reato di cui all'art.73 comma 5 dpr 309/90 e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33563/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità nei propri confronti e con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. a fronte di un singolo atto di cessione.

Parole chiave

Generato dall'IA
testimonianza inattendibile testimonianza della vittima lacune probatorie esclusione del testimone prova di fatti negativi obbligo di testimoniare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED NABAWI AHMED SALMAN AHMED nato il 01/04/1985 avverso la sentenza del 28/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto MOHAMED NABAWI AHMED \ A1,1 eme.0, SALMAN/Colpevole del reato di cui all'art.73 comma 5 dpr 309/90 e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità nei propri confronti e con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. a fronte di un singolo atto di cessione.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità.

La pena risulta poi applicata sulla base di criteri minimi edittali. E la ipotesi di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. è stata esclusa con ragionamento non contraddittorio né illogico, in ragione della ripetitività della condotta delittuosa e degli ulteriori precedenti del reo risalenti din dal 2009 così da desumere, ai sensi dell'art.133 cod.pen. una proclività e ripetitività del delinquere tale da precludere il riconoscimento del beneficio.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos