Ordinanza — n. 33552/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMID YOUSSEF nato il 12/11/1980 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto HAMID Youssef colpevole del reato di furto di generi alimentari all'interno di esercizio commerciale e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33552/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMID YOUSSEF nato il 12/11/1980 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto HAMID Youssef colpevole del reato di furto di generi alimentari all'interno di esercizio commerciale e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMID YOUSSEF nato il 12/11/1980 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto HAMID Youssef colpevole del reato di furto di generi alimentari all'interno di esercizio commerciale e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. La pena risulta poi applicata sulla base di criteri minimi edittali.
4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì ed al versamento dì una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Prèsilent