Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Colombi Ketti inadmissible, ordering the payment of procedural costs. The appellant argued that the Court of Appeal erred in sentencing and failed to recognize generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the absence of critical analysis of the lower court's arguments and the incoherence of the appeal's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks a critical analysis of the lower court's reasoning or is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COLOMBI KETTI nato a UDINE il 27/02/1993 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vicenza, ha riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio, consistititi in tre episodi di furto pluriaggravato di portafogli e di carte di pagamento e di tre episodi di indebito utilizzo delle carte di pagamento sottratte, con i fatti della stessa specie giudicati dal Tribunale di Pordenone con sentenza n.322/2021 divenuta irrevocabile, rideterminando la pena nei confronti dì DI COLOMBI Kettì in anni tre mesi undici di reclusione ed uro 940 di multa 2. La ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzìonatorìo e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e sì sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. La Corte ha poi giustificato, con motivazione incensurabile in questa sede, le ragioni per cui ha inteso escludere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità e della pluralità dei fatti, del danno provocato e dei numerosi precedenti penali per fatti della stessa specie, rispetto a cui risulta recessiva la confessione operata dall'imputata.
4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugnc0)0 `i30-1.\«1::A