Criminal appeal dismissed for lack of motivation and failure to challenge factual findings regarding theft charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carmelo Upennini inadmissible, confirming his conviction for theft of water supply via unauthorized connection. The appellant argued for a lack of reasoning and the expiration of the limitation period, but the court found these grounds generic and lacking necessary critical analysis of the lower court's arguments. Consequently, the appeal was rejected because the district court's reasoning was coherent with the proceedings and not manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack necessary critical analysis of the lower court's reasoning, and fail to demonstrate a manifestly illogical decision or a valid challenge to the factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UPENNINI CARMELO nato a SAN LORENZO il 26/06/1944 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale di Reggio Calabria che aveva riconosciuto UPENNINI Carmelo responsabile di furto di fornitura di acqua mediante allaccio abusivo mediante una derivazione dal collettore comunale, fatto pluriaggravato dal mezzo fraudolento e su cose esposte alla pubblica fede, condannandolo alla pena dì giustizia.
2. Il ricorrente deduce vizio dì motivazione in relazione all'affermazione dì responsabilità nei suoi confronti e in relazione al giudizio di valenza tra circostanze, rilevando altresì il compimento del termine prescrizionale.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non appare altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato dì questo giudice di legittimità. Ne consegue che, non essendosi instaurato il rapporto dì impugnazione, non può essere esaminata la richiesta di declaratoria di non punibilità per decorso del termine prescrizionale.
4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il r