Cassation court dismisses appeals against sentencing for theft in a dwelling as lacking sufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Asonte Francesco and Cassisi Giovanni inadmissible regarding their conviction for theft in a dwelling. The appellants argued that the appellate court's decision suffered from a motivational defect concerning the punitive treatment measure. The court rejected these claims, finding the arguments generic and lacking a necessary critical analysis of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they are manifestly unfounded, generic, and devoid of a specific critical analysis of the arguments supporting the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASONTE FRANCESCO nato a VITTORIA il 23/06/1987 CASSISI GIOVANNI nato a VITTORIA il 26/08/1988 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.ASONTE Francesco e CASSISI Giovanni ricorrono avverso la sentenza in epi- grafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale dì Ragusa che li aveva condannati alla pena di giustizia in relazione al reato dì furto in abitazione pluriag- gravato.
2. I ricorrenti deducono vizio motivazionale in relazione alla misura del tratta- mento sanzionatorio.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi dì analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali, non manifestamente illogico e contraddittorio nell'esercizio della discrezionalità esercitata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, pe- raltro fissato sui minimi edittali e sul giudizio dì valenza tra circostanze di segno opposto.
4. Essendo ì ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Rt;esi