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Ordinanza — n. 33543/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction, upholding trial court's denial of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33543/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Anna Stojanovic's appeal against her theft conviction inadmissible. The appellant argued for acquittal and requested general mitigating circumstances, but the lower courts found her presence at the crime scene and immediate flight established criminal responsibility. The supreme court ruled that the trial judge's factual assessment regarding mitigating factors and sentencing discretion was not subject to review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it consists merely of factual complaints, as the trial court's evaluation of facts and discretionary sentencing within legal bounds is binding in cassation proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints cassation general mitigating circumstances sentencing discretion review theft conviction appeal censure procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettínelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettínelli, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nucìforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nucìforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOANOVIC ANNA (CUI 04RPAQH) nato a NIZZA MONFERRATO il 15/03/1998 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte dì appello dì Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale dì Bergamo del 15 dicembre 2022, con la quale Stojanovic Anna era stata condannata alla pena dì anni uno dì reclusione e euro duecento dì multa in relazione al reato di cui agli artt. 99, 112, 110, 624 bis e 625, co. 1, n.2 cod. pen.

2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando mancata assoluzione per non aver commesso il fatto e difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e in punto di trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, relativo all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, tenuto conto che la Corte territoriale ha congruamente valorizzato la circostanza che la prevenuta si trovasse nello stabile in coincidenza con la perpetrazione del furto senza peraltro riuscire a motivare in alcun modo la sua presenza nel luogo, unitamente al fatto che ella si diede alla fuga non appena si rese conto di essere seguita dalla persona offesa.

4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettínelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, con motivazione lineare e coerente, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della totale inesistenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, tenendo conto della particolare inclinazione a delinquere dell'imputata desumibile dai precedenti di cui risulta gravata.

5. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nucìforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, deo. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata con riferimento all'entità della refurtiva e ai precedenti penali dell'imputata.

6. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dela Cassa delle ammende. Co