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Ordinanza — n. 33542/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentence for theft, ruling penalty within judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33542/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's sentence for theft. The appellant argued for a lighter punishment, but the court found the appellate judge's decision based on prior criminal history to be a valid exercise of discretion. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the sentencing logic.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation reviews only for arbitrariness or illogical reasoning, not the substantive correctness of the penalty imposed within statutory limits.

Parole chiave

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criminal penalty discretion theft sentencing guidelines recidivism mitigation judicial arbitrariness review Cassation inadmissibility ritardo ingiustificato dell'azione penale impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova dell'8 luglio 2019, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA RITA nato a LA SPEZIA il 07/06/1966 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova dell'8 luglio 2019, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla contestata recidiva, ha confermato la pena di anni uno di reclusione ed euro trecentodieci di multa nei confronti di Cavazza Rita in relazione al reato di cui agli artt. 110 624 bis e 625, co. 1, n. 4 cod. pen.

2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nella fattispecie in esame, l'entità della pena è stata correttamente giustificata con riferimento all'esistenza di plurimi precedenti penali a carico dell'imputata, anche per fatti commessi successivamente a quello in oggetto. Si tratta di motivazione rispondente ai criteri sopra indicati, non manifestamente arbitraria o illogica.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese _ processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 g