Italian Court dismisses appeal claiming attempted theft, ruling consummated theft due to effective control.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Lahmar Mustapha's appeal inadmissible, upholding his conviction for consummated theft of a car radio. The appellate court found that Mustapha had acquired autonomous and effective control over the stolen item before police intervention, distinguishing this from mere attempted theft. Consequently, the court rejected the argument that the crime should be reclassified as an attempt based on the victim's subsequent pursuit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, Art. 625 c.p.; The crime of theft is consummated when the perpetrator acquires autonomous and effective control over the stolen property, even if briefly, rendering the victim's subsequent pursuit irrelevant to the classification of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHMAR MUSTAPHA (CUI 01DS228) nato il 10/04/1972 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 23 luglio 2022, con cui Lahmar Mustapha era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. (furto di un'autoradio).
2. Il Lahmar, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione e violazione di legge, deducendo che il reato doveva essere riqualificato nella corrispondente ipotesi tentata.
3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha rilevato che dal verbale di arresto emerge che l'imputato ha sottratto l'autoradio dal veicolo della persona offesa, acquisendone autonoma ed effettiva disponibilità fino all'arresto da parte delle forze dell'ordine. La Corte napoletana ha correttamente qualificato il reato come furto consumato in quanto l'imputato veniva sorpreso dagli agenti di p.g. quando il bene era completamente fuori dalla sfera di diretta sorveglianza della p.o., escludendo con ciò qualsiasi possibilità di controllo di quest'ultima.
La Corte territoriale, pertanto, ha applicato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, dopo essersi impossessato di un bene, venga inseguito e bloccato dalla vittima che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la condotta predatoria non è stata monitorata dal principio dagli agenti di p.g., ma il loro intervento si colloca in una fase successiva all'inseguimento quando il prevenuto aveva già, sia pure per breve tempo, acquisito la piena ed effettiva disponibilità del bene.
3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il