Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating lower court appeal grounds without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments from the prior appeal without presenting new reasoning. The appellant claimed a lack of evidence for criminal responsibility, but the court found this was a reiteration of previous grievances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it constitutes a mere repetition of grounds raised in the appeal to the Court of Appeal without a substantive comparison with the appellate court's justifications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNICE VINCENZO nato a NAPOLI il 05/09/1979 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pernice Vincenzo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi sette di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda a questi inflitta con sentenza del Tribunale di Napoli del 22 giugno 2021 in ordine ai reati di cui all'art. 7, comma 15-bis, C.d.S. e 10, comma 2, di. 14/17.
2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione per omessa considerazione dell'assenza di prove che conducano all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
3. Il motivo di ricorso è inammissibile, costituendo riproposizione di motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La doglianza non è, infatti, sostenuta dal necessario, previo, confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito aderito alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, così come emerge dalla documentazione in atti (acquisizione dei provvedimenti emessi nei confronti dell'imputato e dichiarazioni del testimone di P.G., escusso in dibattimento, circa gli accertamenti svolti sulle violazioni commesse dall'imputato).
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno