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Ordinanza — n. 33532/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for theft conviction as arguments fail to meet statutory admissibility requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33532/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by ALIMOVIC HAZIZ inadmissible regarding a theft conviction for stealing a motorbike. The appellant argued for reduced sentencing due to the low value of stolen goods and a specific cause of non-punishment, but the court found these arguments did not align with the reasoning of the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected because the cited grounds were not substantively addressed in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals must directly confront the specific reasoning of the lower court; statutory mitigating circumstances like low value require the harm to be trivial regardless of the victim's financial capacity.

Parole chiave

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inadmissible appeal theft conviction mitigating circumstances cause of non-punishment procedural admissibility lower court reasoning costs of proceedings alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.
Art. 131 bis cod. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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S.C. sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIMOVIC HAZIZ (CUI 058148Y) nato a PISA il 07/08/2000 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.ALIMOVIC Haziz ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Fi- renze che ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di furto di un ciclomotore.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il man- cato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare te- nuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta e per il man- cato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.

3. I motivi di ricorso proposti dal ricorrente si appalesano inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che il ri- conoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità pre- suppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi- gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).

Parimenti inammissi- bile è la censura concernente l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. sia con riferimento ai limiti edittali esistenti al momento della pronuncia della sentenza impugnata ai fini del riconoscimento del beneficio, sia con riferimento ai profili relativi alla tenuità della condotta (realizzata in concorso) e dell'offesa che, come sopra evidenziato, non può ritenersi si speciale tenuità, in ragione della funzione e della materiale con- sistenza della res sottratta.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle