Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33531/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeals against appellate court's sentencing discretion on aggravated burglary as generic and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33531/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Giorgi, Askurava, and Giorgadze inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued for a lack of reasoning in the appellate judgment, but the court found their claims generic and lacking specific criticism of the lower court's arguments. The decision upheld the appellate court's exercise of discretion in setting the punitive treatment for the aggravated burglary conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The appeals against a judgment on sentencing are inadmissible if they are generic, lack a specific comparison with the contested decision, and fail to provide a critical analysis of the arguments supporting the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeals sentencing discretion inadmissible appeals aggravated burglary lack of reasoning asserzione difendibile attendibilità dei testimoni gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GVITIDZE GIORGI (CUI 06ALYR8) nato il 02/09/1988 VAKHATANG ASKURAVA (CUI 053DYHG) nato il 24/05/1971 GIORGADZE ARCHILI (CUI 060T67C) nato il 30/08/1988 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.GVITIDZE Giorgi, VAKI-6ANG Askurava e GIORGADZE Archili ricorrono av- verso la sentenza in epigrafe la quale ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Roma che li aveva condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di furto in abitazione pluriaggravato.

2. I ricorrenti deducono assenza o carenza di motivazione.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali, non manifestamente illogico e contraddittorio ma è espressione o della discrezionalità affidata al giudice del merito nella determinazione del trat- tamento sanzionatorio, che ha costituito l'unico thema decidendi devoluto al giu- dice di appello, trattamento peraltro modulato su criteri minimi edittali e sul giu- dizio di valenza tra circostanze di segno opposto.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore I