Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for specific statutory grounds like legal mischaracterization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeals by Rapicano Luigi and Di Somma Andrea inadmissible. The appellants argued for lack of reasoning regarding immediate acquittal grounds and errors in sentencing comparison, but these claims fall outside the narrow scope of permissible appeals against plea bargain sentences. The Court ruled that only specific statutory grounds, such as legal mischaracterization of the facts, allow for such appeals, rendering the remaining grievances inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds like legal mischaracterization; all other grievances are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAPICANO LUIGI nato a VICO EQUENSE il 25/06/1989 DI SOMMA ANDREA nato a NAPOLI il 04/09/1978 avverso la sentenza del 12/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato_ayy,ig6—alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Rapicano Luigi e Di Somma Andrea, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata ai ricorrenti la pena concordata tra le parti in relazione a plurime violazioni del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
A motivi di ricorso lamentano quanto segue. Rapicano Luigi: carenza di motivazione in ordine ad eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Di Somma Andrea: erronea qualificazione giuridica del fatto; violazione dell'art. 133 cod. pen. con particolare riferimento al giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti generiche; carenza di motivazione in ordine alla riconosciuta recidiva. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui è valutata l'assenza di eventuali cause d'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la congruità della pena e l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto in contestazione è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, agli atti di indagine (informativa di reato dei Carabinieri di Sorrento). Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estens