Appeal against plea bargain dismissed for inadmissible ground of penalty illegality not listed in law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal against the plea bargain judgment inadmissible because the defendant's argument regarding the penalty's illegality did not fall within the statutory grounds for review. The defense claimed the imposed penalty applied to non-criminal conduct, but the court found no basis in the judgment text to support this. Consequently, the appeal was rejected de plano without examining the merits, as the law restricts appeals to specific grounds like legal qualification errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds; arguments outside these categories, such as general claims of penalty illegality, result in immediate inadmissibility without substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITTOR GIUSEPPE nato a MONFALCONE il 01/09/1992 avverso la sentenza del 10/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GORIZIAdato a o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Vittor Giuseppe a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non rientra tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione: la difesa sostiene in modo del tutto apodittico che la pena irrogata - corrispondente a quella concordata tra le parti - abbia riguardato condotte non aventi rilievo penale descritte nel capo d'imputazione, con conseguente illegalità della pena. Considerato che la prospettazione difensiva non trova riscontro nella lettura della sentenza impugnata e non è sostenuta da argomentazioni suscettibili di rivelarne la fondatezza. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore I