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Ordinanza — n. 33523/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of sentencing reasoning and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Rais's appeal inadmissible regarding sentencing reasoning and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a new evaluation of the penalty's appropriateness and the absence of statutory mitigating factors, while the lower court provided sufficient reasoning based on the defendant's negative personality and criminal history. The court ruled that a new assessment of sentencing congruity is impermissible in cassation and that citing a single prevailing element from Article 133 of the Penal Code is sufficient to justify the decision.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In cassation, a challenge to the appropriateness of the sentence is inadmissible if the determination was not arbitrary or illogical, and the denial of generic mitigating circumstances is valid if the court relied on a single prevailing element regarding the offender's personality or the crime's nature.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Sentencing Reasoning Generic Mitigating Circumstances Article 133 Penal Code Inadmissible Appeal Negative Personality modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.
art. 133 cod. pen
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIS ANTONIO nato a NUORO il 20/05/1988 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Rais Antonio a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, e l'entità del fatto.

Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il