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Ordinanza — n. 33521/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and unspecified grounds of complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing lacked sufficient motivation regarding criminal responsibility, but the court found these complaints entirely generic and devoid of specific legal or factual arguments. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement for specific grounds under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must indicate specifically the legal reasons and factual elements supporting the request; generic and unspecified complaints regarding the sufficiency of motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds complaint Code Criminal Procedure sufficiency motivation procedural costs fine difetto di motivazione motivazione nel merito carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA ALESSIO nato a PALERMO il 18/08/1996 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Taormina Alessio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente si duole, nel motivo unico proposto, della insufficienza della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifíci, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisum.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Con