Italian Court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances due to lack of new evaluation of sentence proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sufficient, noting the defendant's negative personality and lack of positive evaluation elements. Consequently, the court refused a new assessment of sentence proportionality, adhering to established case law that prohibits such re-evaluation in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.p.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90: In cassation proceedings, an appeal challenging the determination of the sentence or the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it seeks a new evaluation of proportionality, as the appellate court's decision is not arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIFA JIHAD nato 11 15/07/1986 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Khalifa Jihad, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio e la negativa personalità dell'imputato, dimostrata dai precedenti penali annoverati. Ritenuto che la motivazione è rispettosa dell'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità, in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024 Il Con