Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33519/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because prior annulment with remand established irrevocable liability, blocking prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33519/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request for criminal extinction due to prescription. The appellant argued that the ordinary twenty-year prescription period had expired for the offense committed before 2010. However, the court held that the prior annulment with remand for sentencing adjustment created a progressive judgment, rendering the criminal liability irrevocable and time-barred prescription inapplicable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; Art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90: When the Supreme Court annuls a judgment with remand solely for sentencing re-determination, the progressive formation of res judicata establishes irrevocable criminal liability, thereby precluding a subsequent declaration of extinction by prescription.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal extinction prescription period progressive judgment annulment with remand irrevocable liability DPR 309/90 Cassa delle ammende revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90
30587/22 del 8/6/2022); che la sentenza di annullamento aveva disposto rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, demandando al giudice del rinvio di riesaminare la questione riguardante la rideterminazione della pena in conseguenza del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. 309/90.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino
Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFIERI ROSA nato a ANDRIA il 20/06/1973 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cafieri Rosa, la quale si duole della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, fatto commesso fino al 20/9/2010; considerato che la sentenza impugnata in questa sede è stata resa dalla Corte di appello di Bari in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 30587/22 del 8/6/2022); che la sentenza di annullamento aveva disposto rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, demandando al giudice del rinvio di riesaminare la questione riguardante la rideterminazione della pena in conseguenza del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. 309/90.

Ritenuto che, alla luce di quanto premesso, la richiesta di estinzione del reato per prescrizione è del tutto destituita di fondamento: non solo non sono decorsi i termini di prescrizione del reato (il cui termine ordinario, si ricorda, è pari ad anni venti) ma, in ragione della formazione progressiva del giudicato, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata è divenuta irrevocabile con la pronuncia della Sezione Terza della Suprema Corte, risultando pertanto ininfluente il decorso del tempo ai fini della prescrizione del reato (cfr.

Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01:"L'annullannento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024