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Ordinanza — n. 33518/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against traffic conviction for driving a stolen motorbike without a license.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33518/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding Article 131-bis of the Penal Code was contradictory and illogical. The court rejected this claim, finding that the exclusion of the statutory exemption was valid due to the objective disvalue of driving a stolen motorcycle without a license, which was consistent with the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 116 c. str.: The court's decision to exclude the statutory exemption from punishment is valid when the objective disvalue of the conduct, such as driving a stolen vehicle without a license, is clearly established and logically consistent with the trial findings.

Parole chiave

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Article 131-bis Penal Code Article 116 Road Code stolen motorbike lack of driving license inadmissible appeal objective disvalue Corte di Cassazione risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod.
Art. 116, comma 15 e 17, c. str.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMARDA SALVATORE nato a PALERMO il 20/04/1981 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Camarda Salvatore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15 e 17, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata (il ricorrente, si legge in motivazione, si poneva alla guida di un ciclomotore oggetto di furto sprovvisto della patente di guida); considerato che la valutazione espressa risulta immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres e