Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for re-evaluating criminal sentence without new facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Giancarlo Titone inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the criminal responsibility and sentencing, arguing for generic mitigating circumstances, but the court found no critical analysis of the lower court's reasoning. The decision was based on the principle that cassation reviews cannot re-evaluate the congruity of the penalty unless the original judgment was arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals must be specific and critical; generic complaints regarding sentencing or lack of mitigating circumstances are inadmissible as they constitute a new evaluation of the penalty's congruity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TITONE GIANCARLO nato a MARSALA il 16/12/1982 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Titone Giancarlo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che i motivi di doglianza nei quali si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ed il trattamento sanzionatorio si appalesano del tutto generici.
Considerato, quanto al primo aspetto, che le deduzioni prospettate nel ricorsd non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione in sentenza, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore