Italian Court dismisses appeal against traffic conviction for erroneous law application and reasoning defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for erroneous application of the penal code and flaws in the lower court's reasoning regarding the traffic offense. The court rejected these claims, stating that the appellate court's evaluation of facts and evidence fell within its exclusive competence and was logically sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 7, cod. strada; The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the lower court's judgment is supported by a coherent argumentative apparatus and the appellant's objections concern factual reconstruction and evidence assessment reserved for the appellate jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOSA VINCENZO nato a TITO il 31/12/1961 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Giosa Vincenzo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Plresiden