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Ordinanza — n. 33514/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds regarding sentence proportionality under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33514/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Cavalieri's appeal against the Bologna Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued the sentence was disproportionate and the reasoning lacked detail under Article 133 of the Penal Code. The court rejected these claims, ruling that detailed justification is only required when the sentence is near the maximum or above average, not for minimum sentences.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that a specific and detailed motivation regarding sentencing criteria is required only when the sanction is determined near the maximum statutory limit or above the average, being the discretion of the trial judge to impose a sentence at the minimum or near-minimum level without further elaboration.

Parole chiave

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Art. 133 Penal Code sentencing proportionality detailed motivation requirement minimum statutory penalty inadmissible appeal Cassation procedure generic grounds rejection attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Rilevato che il ricorrente si duole della dosimetria della pena, deducendo carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.
D.P.R. 115/2002, art. 95
art. 95 d.P.R. 115/2002
art. 133 cod. pen
Rilevato che il ricorrente si duole della dosimetria della pena, deducendo carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali
di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez.
Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERI MARIO nato a COMACCHIO il 19/12/1976 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cavalieri Mario, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che il ricorrente si duole della dosimetria della pena, deducendo carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.

Rilevato che i rilievi sul trattamento sanzionatorio irrogato risultano del tutto generici e destituiti di fondamento: deve al riguardo evidenziarsi come il primo giudice abbia individuato la pena base in misura corrispondente al minimo edittale, concedendo peraltro le attenuanti generiche nella massima estensione. Considerato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;

Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il