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Ordinanza — n. 33513/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic conviction for road accident due to lack of factual re-evaluation power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Esposti's appeal against the Bologna Court of Appeal's traffic conviction inadmissible. Esposti argued that the lower court incorrectly applied Article 186, paragraph 2-bis of the Road Code regarding the aggravating circumstance of causing a road accident. The court rejected this claim, noting that the lower court properly found Esposti's lack of maneuvering capacity as the cause of the accident and that the cassation court lacks the authority to re-evaluate factual elements.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2-bis cod. strada; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the court of first instance, reserving such appreciation exclusively to the judge of the merits.

Parole chiave

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Road Code Article 186 Traffic Accident Liability Cassation Review Limits Factual Appraisal Power Inadmissible Appeal causalità dell'infortunio guida senza autorizzazione incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2-bis cod. strada
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis cod. strada.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSTI LUCA nato a REGGIO EMILIA il 29/07/1983 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Esposti Luca, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett.

b) e 2-bis cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis cod. strada. Considerato, quanto alla ricorrenza dell'aggravante dell'avere provocato un incidente stradale, che la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, ponendo in evidenza come la fuoriuscita dalla sede viaria del veicolo fosse riconducibile alla impoverita capacità di attuare manovre idonee a scongiurare il sinistro (si veda quanto argomentato a pag. 4 della motivazione in cui si legge che vi erano perfette condizioni di guida, con strada rettilinea, illuminata e priva di ostacoli).

Ritenuto che, a fronte della congrua giustificazione offerta in sentenza, la difesa prospetta alternative ricostruzioni della vicenda del tutto ipotetiche. Ritenuto che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il I