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Ordinanza — n. 33511/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for being too generic and lacking specific legal and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33511/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absence of specific legal and factual grounds. The appellant, Karim Abdrahim, challenged a lower court's conviction for tax evasion but offered only generic complaints regarding the lack of motivation in the judgment. The court ruled that appeals must explicitly cite the legal errors and factual elements supporting the request, which were entirely missing in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 129, 133 c.p.: Appeals must specify the legal and factual grounds; generic complaints without specific arguments lead to inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds tax evasion conviction specific legal arguments procedural requirements disdetta in periodo di prova rinvio del dibattimento abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
artt. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM ABDRAHIM nato il 10/03/2001 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; ! Motivi della decisione i Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Karim Abdrahim, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Co