Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33507/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33507/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33507/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVISI EDMONDO nato a ANDRIA il 20/03/1955 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cavisi Edmondo. Rilevato che il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., lamentando che la gravata sentenza non consente di apprezzare la logica seguita dal giudice della cognizione nel determinare l'aumento apportato a titolo di continuazione esterna.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen, art. 132 cod. pen; Ordinanza — n. 33507/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., lamentando che la gravata sentenza non consente di apprezzare la logica seguita dal giudice della cognizione nel determinare l'aumento apportato a titolo di continuazione esterna.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda modifica della sentenza formazione di una pena complessiva pena complementare maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
"esterna" con altro reato giudicato separatamente un aumento di pena pari ad anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa, precisando come tale aumento fosse congruo ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
art. 132 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVISI EDMONDO nato a ANDRIA il 20/03/1955 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cavisi Edmondo. Rilevato che il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., lamentando che la gravata sentenza non consente di apprezzare la logica seguita dal giudice della cognizione nel determinare l'aumento apportato a titolo di continuazione esterna.

Considerato che la Corte d'appello ha apportato a titolo di continuazione cd. "esterna" con altro reato giudicato separatamente un aumento di pena pari ad anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa, precisando come tale aumento fosse congruo ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Considerato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.").

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estenso