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Ordinanza — n. 33506/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33506/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33506/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELEC SABINA nato il 27/05/1976 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Jelec Sabina ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33506/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 1 e 2, lett.

Parole chiave

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attenuazione della pena reiterazione di reati penali aggravamento della pena pentito furto aggravato abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Rilevato che la difesa lamenta: erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art.
art. 62-bis cod. pen
pen.; erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELEC SABINA nato il 27/05/1976 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Jelec Sabina ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett.

b) cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta: erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Considerato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputata, gravata da numerosi precedenti penali e l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere