Ordinanza — n. 33504/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEFUMO SALVATORE nato a PATERNO il 25/10/2002 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Befumo Salvatore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto pluriaggravato. Rilevato che la difesa, con motivo unico di ricorso, lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 33504/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la difesa, con motivo unico di ricorso, lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEFUMO SALVATORE nato a PATERNO il 25/10/2002 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Befumo Salvatore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto pluriaggravato. Rilevato che la difesa, con motivo unico di ricorso, lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa: la Corte d'appello, facendo buon governo dell'istituto e fornendo una spiegazione immune da vizi logici ha ritenuto che il contributo fornito dall'imputato non potesse essere ritenuto di efficacia causale trascurabile nell'economia della vicenda, ponendo in rilievo le circostanze dalle quali ha desunto tale convincimento. Considerato che le deduzioni riguardanti l'aspetto dedotto risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il P s