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Ordinanza — n. 33502/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to inadmissible ground regarding the quantum of the fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33502/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground challenging the quantum of the fine was not permissible under the law. The appellant argued the fine was illegal, but the court noted that the appellate court had already accepted a settlement agreement and applied a reduction for attempted offense within the statutory range. Consequently, the court ruled that the fine's calculation did not constitute an illegal sanction and dismissed the appeal with costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals based on settlement agreements, cassation grounds regarding the quantum of the fine are inadmissible unless the fine itself is proven illegal, as mere disagreement with the amount applied within statutory limits does not qualify as an illegal sanction.

Parole chiave

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inadmissible appeal quantum of fine settlement agreement attempted offense reduction illegal sanction cassation admissibility penal procedure testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO ANTONIO FRANCESCO nato a CATANIA il 09/03/1960 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdatoa.y.viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Di Marco Antonio Francesco, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore si duole dell'illegalità della pena pecuniaria irrogata. Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Considerato che il motivo attinente al quantum della pena pecuniaria inflitta è inammissibile, non essendo riconducibile alla nozione di pena illegale la quantificazione operata dal giudice di merito, corrispondente alla richiesta delle parti. Si osserva in proposito come il ricorrente, a sostegno dell'assunto, parta dal presupposto erroneo che la diminuzione per il tentativo sia stata operata nella misura massima di 2/3 della pena base. Poiché la diminuzione per il tentativo va da 1/3 a 2/3, applicando una diminuzione inferiore, si comprende come la pena pecuniaria irrogata non sia illegale, non essendo stato superato il limite edittale.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 29 maggio 2024 Il Consigliere est