Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33499/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33499/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 164, ultimo comma, cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, che ha riguardato beni di valore non trascurabile, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33499/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.; Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 164, ultimo comma, cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, che ha riguardato beni di valore non trascurabile, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione condizionale della pena attenuazione della pena prescrizione della pena esenzione dalla pena assistenza riabilitativa infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANSOURI AZIZ nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da El Mansouri Aziz ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.;

2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 164, ultimo comma, cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, che ha riguardato beni di valore non trascurabile, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena è sostenuto da conferente apparato argomentativo, dando conto in modo puntuale la Corte d'appello delle ragioni per le quali si prevede che il ricorrente non si asterrà dalla futura commissione di reati in presenza del dato negativo concretato dalla precedente condanna riportata, unitamente alla considerazione della sua condizione di precarietà economica (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250;

Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024