Ordinanza — n. 33498/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAURO DOMENICO nato a ERICE il 30/10/1987 GIACALONE FILIPPO nato a ERICE il 17/09/1994 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del difensore da Mauro Domenico e Giacalone Filippo, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito dei reati di furto in abitazione come a ciascuno ascritti nella rubrica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33498/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a motivi di ricorso, gli imputati lamentano quanto segue: Mauro Domenico: Nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alla identificazione dell'imputato quale autore del furto; Giacalone Filippo: contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste Sansica Francesca. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAURO DOMENICO nato a ERICE il 30/10/1987 GIACALONE FILIPPO nato a ERICE il 17/09/1994 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del difensore da Mauro Domenico e Giacalone Filippo, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito dei reati di furto in abitazione come a ciascuno ascritti nella rubrica.
Rilevato che, a motivi di ricorso, gli imputati lamentano quanto segue: Mauro Domenico: Nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alla identificazione dell'imputato quale autore del furto; Giacalone Filippo: contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste Sansica Francesca. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Considerato che le deduzioni sviluppate nei ricorsi, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione sotto ogni profilo dedotto dai ricorrenti, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggi