Italian Court dismisses appeal against traffic conviction for lack of necessity defense and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Borrello Giuseppe inadmissible, upholding the lower court's conviction for a traffic offense. The appellant argued for a necessity defense and general mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly refuted these claims based on the defendant's negative personality and prior violations. Consequently, the court rejected the appeal as lacking new grounds and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 116 cod. strada: An appeal must present new grounds or arguments not previously examined; mere repetition of rejected defenses regarding necessity or mitigation does not justify reopening the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLO GIUSEPPE nato a AOSTA il 13/02/1973 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; iz$ Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Borrello Giuseppe, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116 cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta:
1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità;
2. Erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di ragioni di doglianza già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con argomentazioni del tutto corrette in punto di diritto; ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato, incorso in altre precedenti violazioni del codice della strada e l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Cons