Ordinanza — n. 33495/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ENDOUBI WISSEM nato a GENOVA il 08/10/1986 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Jendoubi Wissem, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33495/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ENDOUBI WISSEM nato a GENOVA il 08/10/1986 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Jendoubi Wissem, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata in ordine alla invocata applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. Considerato che la Corte d'appello ha offerto una giustificazione non censurabile in questa sede, perché conforme al dettato normativo, che esclude l'applicabilità dell'istituto in caso di abitualità nel reato, ed agli orientamenti espressi in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il P sid