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Ordinanza — n. 33487/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33487/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33487/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGROMANTI VITTORIO ALBERTO nato a BOLOGNA il 27/05/1972 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Negromanti Vittorio Alberto. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed in relazione all'eccessivo trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33487/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed in relazione all'eccessivo trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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circostanze aggravanti o attenuanti infrazione privilegiata furto aggravato risarcimento alle vittime di reati prova dell'indigenza grave caso di rigore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGROMANTI VITTORIO ALBERTO nato a BOLOGNA il 27/05/1972 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Negromanti Vittorio Alberto. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed in relazione all'eccessivo trattamento sanzionatorio.

Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. Rttenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguàtamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale laddove evidenzia come il tentativo di furto abbia avuto ad oggetto generi alimentari per euro 252,80, valore che non può essere considerato di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della invocata attenuante).

Considerato che ogni altro rilievo in tema di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, avendo il primo giudice determinato la pena in misura di poco superiore al minimo edittale ed avendo offerto congrua giustificazione sul punto (non modesta entità del fatto e negativa personalità dell'imputato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il