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Ordinanza — n. 33484/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33484/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CITTADONI VALERIO nato a FOLIGNO il 31/07/1987 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdatc»3»vigEige parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; z Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto personalmente da Cittadoni Rilevato che l'impugnazione risulta essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità è irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della firma del ricorrente, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto sttsso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33484/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 7 ord. n. 33464/23 n.m.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione firma individuale esame grafologico testamento olografo raccolta delle firme
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CITTADONI VALERIO nato a FOLIGNO il 31/07/1987 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdatc»3»vigEige parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; z

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto personalmente da Cittadoni Rilevato che l'impugnazione risulta essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità è irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della firma del ricorrente, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto sttsso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 7 ord. n. 33464/23 n.m.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 29 maggio 2024 Il Consigliere estensor