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Ordinanza — n. 32863/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32863/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32863/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ABDEROU MENEM (CUI 0598MPA) nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure prospettate nel ricorso di Mohamed Abderou Minem - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto - sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché non dedotte con l'appello (in cui era invocata solo l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.), e comunque disancorate dalla vicenda processuale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32863/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 luglio 2024.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di caso di rigore cognizione del ricorso per cassazione deducibilità delle spese legittimazione a contestare licenza eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen., perché non dedotte con l'appello (in cui era invocata solo l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.), e comunque disancorate dalla vicenda processuale.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ABDEROU MENEM (CUI 0598MPA) nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure prospettate nel ricorso di Mohamed Abderou Minem - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto - sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché non dedotte con l'appello (in cui era invocata solo l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.), e comunque disancorate dalla vicenda processuale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 luglio 2024.