Cassation court dismisses appeal as generic grievances lack specific argumentation against appellate merit findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's complaints were deemed generic and merely reproduced criticisms already examined by the lower court without engaging with the specific merit findings regarding the psychological element and statutory requirements. Consequently, the court upheld the second-instance judgment's reasoning on the lack of necessary legal prerequisites for the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals must provide specific, reasoned arguments challenging the factual and legal assessments of the lower court; generic reproductions of prior criticisms fail to meet admissibility standards.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSI ALESSANDRO nato a MILAZZO il 21/03/1984 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 11349/24 Corsi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 4-5);
Considerato, inoltre, che il giudice del gravame ha motivato in maniera adeguata quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (v. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 0