Cassation appeal dismissed as late; appeal filed after 45-day deadline under Art. 585 c.p.p. without fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the 45-day deadline established by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The appellant submitted the request on January 26, 2024, well after the final expiration date of December 30, 2023, despite the lower court indicating a 60-day window. The court ruled that the delay was not excusable and did not accept the request to suspend proceedings due to alleged notification errors or pending negotiations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline unless the delay is attributable to the court's fault or force majeure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVERTINO CIRO nato a MONTEMESOLA il 30/08/1967 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avyjs- rti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 11294/24 Convertino
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 26 gennaio 2024, ovverossia oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 16 febbraio 2023, con indicazione del termine per il deposito in giorni 60 ed effettivamente depositata il 13 ottobre 2023, con comunicazione il 31 ottobre 2023. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte (ivi computati ulteriori gg.
15) era scaduto il 30 dicembre 2023 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. In tal senso non rileva quindi l'istanza di rinvio depositata il 27 giugno 2024 in cui si rappresenta l'omissione di notifica nei confronti delle parti nonché a pendenza di trattative. Deve essere pronunciata l'inammissibilità del ricorso, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis