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Ordinanza — n. 32854/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-punishment claim as it merely repeats lower court's correct legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32854/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this claim merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the Court of Appeal. The court emphasized that the gravity of the conduct, including its nocturnal execution, warranted punishment, rendering the appeal's legal reasoning insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, particularly when the lower court correctly assessed the gravity of the conduct.

Parole chiave

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non-punishment claim Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal nocturnal execution gravity of conduct Corte di Cassazione procedural inadmissibility infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
11186/24 Cianfagna OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
11186/24 Cianfagna OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANFAGNA MARIO nato a TERMOLI il 18/02/1983 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 11186/24 Cianfagna OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, là dove rappresenta la non lieve gravità della condotta, alla luce delle modalità di esecuzione del fatto, tra cui l'averlo commesso in tempo notturno, ove l'accertamento è più complesso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04