Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise nullity argument on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to raise the nullity of the arrest validation notice as a ground for appeal, violating procedural requirements. Furthermore, the court rejected the argument regarding non-punishability as it merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if grounds not raised in the appeal are not deduced, and arguments merely reproducing previously examined and rejected points do not constitute a valid basis for cassation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREDDI ANDREA ANTONIO nato a MILANO il 04/11/1969 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; RG 11145/24 — Freddi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla pretesa nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto non è stato dedotto fra i motivi di appello, come prescritto a pena di inammissibilità e che, peraltro, dal verbale dell'udienza di convalida si evince il rispetto della normativa in materia;
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, là dove rappresenta la gravità della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i