Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of factual basis for annulment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mihaita Gabriel Cornel inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a second-instance judgment regarding charges of resisting a public official, claiming a lack of evidence and improper notification of a direct trial decree. The court rejected these arguments as generic and unfounded, noting that the appellate court had adequately addressed the notification issue and the appellant failed to provide necessary factual or legal reasons for annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds of fact and law; generic or manifestly unfounded arguments result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHAITA GABRIEL CORNEL nato il 31/03/1975 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; RG 11058/24 MIHAITA OSSERVA I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati. Il primo e il terzo motivo di ricorso, che prospettano l'assenza di prove circa la penale responsabilità del ricorrente, appaiono privi delle necessarie ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
Il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'omessa notificazione del decreto che dispone il giudizio direttissimo, non si confronta con l'adeguata motivazione contenuta nella sentenza di appello, che accerta l'avvenuta notifica, peraltro presente in atti. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i