Italian Court dismisses appeal for non-prosecution as it finds sufficient intent and additional crimes committed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, claiming insufficient intent, but the court found this argument merely repetitive of issues already rejected by the lower court. The court determined that the appellant's intent to commit another crime (assault) alongside the initial violation was sufficient to reject the non-prosecution claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: The court rejects a request for non-prosecution when the appellant's intent to commit additional crimes demonstrates sufficient culpability, rendering the argument regarding the intensity of intent merely repetitive of already decided issues.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAULISI SALVATORE nato a SAN CATALDO il 13/03/1976 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 11030/24 Faulisi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, là dove rappresenta la intensità del dolo, posto che non solo l'imputato aveva inteso violare le prescrizioni ma anche commettere altro reato (lesioni nei confronti della parte civile);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/