Cassation court dismisses appeal for lack of capacity to intend and will, citing sufficient lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to adequately address his lack of capacity to intend and will, requesting a new expert opinion. The court rejected this, finding the territorial judge's reasoning logical, coherent, and sufficient based on the existing expert report, rendering a new examination unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: The court holds that when the lower court provides logical and coherent reasoning regarding a party's capacity to intend and will, referencing the complete expert report, the request for a new expert opinion is superfluous and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORELLO GIANLUCA nato a CASTROVILLARI il 29/07/1988 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 10996/24 BORELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla mancata motivazione con riguardo alla capacità di intendere e volere, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale richiamando le risultanze della disposta perizia e la completezza della medesima, al pari dell'esame del perito incaricato, tanto da rendere del tutto superflua una nuova perizia sul punto, come richiesto dal difensore;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04