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Ordinanza — n. 32842/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and merely reproducing lower court's already decided arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32842/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for attempted robbery, but the court found the first ground generic and the second ground merely a reproduction of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the necessary specific scrutiny required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, merely reproducing the arguments of the lower court without providing new specific scrutiny of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproduction of arguments attempted robbery court costs and fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
10902/24 De Fazio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 385 cod. pen
10902/24 De Fazio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FAZIO ROBERTO nato a LAMEZIA TERME il 05/04/1976 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 10902/24 De Fazio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in tema di responsabilità per il reato, è generico, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 1-2);

Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il