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Ordinanza — n. 32840/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32840/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32840/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCI GENNARO nato a CUTRO il 08/05/1966 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 10893/24 Pucci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, che le censure esposte dal ricorrente, che deduce l'erronea valutazione dell'elemento psicologico, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità (v. pag. 1);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32840/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10893/24 Pucci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, che le censure esposte dal ricorrente, che deduce l'erronea valutazione dell'elemento psicologico, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità (v. pag. 1);

Parole chiave

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rinnovo del permesso di dimora soggiorno illegale domanda di revisione dell'asilo perenzione dell'istanza di revisione condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCI GENNARO nato a CUTRO il 08/05/1966 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 10893/24 Pucci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, che le censure esposte dal ricorrente, che deduce l'erronea valutazione dell'elemento psicologico, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità (v. pag. 1);

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il