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Ordinanza — n. 32837/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it constitutes a non-allowed re-reading of evidence and alternative fact reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32837/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's conviction for the crime defined in Article 368 of the Penal Code, claiming the evidence was misinterpreted. The court rejected this, stating the appeal sought an unauthorized re-reading of proof and an alternative fact reconstruction without engaging with the evidence scrutinized by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it attempts a non-allowed re-reading of evidence or proposes an alternative fact reconstruction without genuinely engaging with the proven elements and the appellate court's global evaluation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-reading of evidence alternative fact reconstruction global evaluation of proof Article 368 Penal Code procedural costs and fine control of legitimacy motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
10830/24 Dinice OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod.
art. 368 cod. pen
10830/24 Dinice OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINICE GENNARO nato a TRICARICO il 15/09/1944 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 10830/24 Dinice OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nell'unico motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0