Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32835/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded appeal regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32835/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had already rejected generic mitigating circumstances based on the appellant's numerous prior convictions and lack of positive factors. The Supreme Court upheld this decision, ruling the appeal was manifestly unfounded and thus procedurally barred.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court's reasoning regarding the absence of mitigating circumstances is logical and free from reviewable defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal generic mitigating circumstances prior criminal convictions inadmissibility of appeal procedural costs award Corte di Cassazione codice di procedura penale produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 cod. pen.
10818/24 GIORDANO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 367 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 367 cod. pen
10818/24 GIORDANO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 367 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO MARCO nato a RHO il 15/02/1970 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 10818/24 GIORDANO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 367 cod. pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con motivazione logica e, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche i plurimi precedenti a carico del ricorrente nonché l'assenza di elementi positivamente valorizzabili;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0