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Ordinanza — n. 32833/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to submit documents via a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32833/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to submit the petition through a qualified defense attorney as required by law. The lower court had confirmed a five-month prison sentence for the crime defined in Article 337 of the Penal Code. The court ruled that the procedural defect, specifically the lack of a specific mandate and signature by a registered defense counsel, rendered the appeal void under the new procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition, memorials, or new grounds are not signed by a defense attorney registered in the special register of the Court, unless the defendant personally submits them, which is not permitted for appeals.

Parole chiave

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lack of standing qualified defense attorney special register procedural defect inadmissible appeal specific mandate Cassation procedure disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualnnente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.
art. 337 cod. pen
10794/24 Spanò OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna alla pena di mesi 5 di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPANO' GOFFREDO nato a MILANO il 30/06/1983 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO Ldato avvis~ép-artP, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 10794/24 Spanò OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna alla pena di mesi 5 di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualnnente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis