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Ordinanza — n. 32832/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32832/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURAC GINA nato il 07/02/1996 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 10792/24 DURAC OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con motivazione logica ed esaustiva, ha escluso la riconducibilità della condotta della ricorrente ad una ipotesi di mera resistenza passiva, ritenendo accertato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., dal momento che - alla luce delle risultanze probatorie - tale condotta era consistita nel proferire plurime minacce nei confronti dei pubblici ufficiali;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 32832/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10792/24 DURAC OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con motivazione logica ed esaustiva, ha escluso la riconducibilità della condotta della ricorrente ad una ipotesi di mera resistenza passiva, ritenendo accertato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., dal momento che - alla luce delle risultanze probatorie - tale condotta era consistita nel proferire plurime minacce nei confronti dei pubblici ufficiali;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate trasmissione di un atto processuale tardivo pagamento delle spese condono delle spese procedurali pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
10792/24 DURAC OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURAC GINA nato il 07/02/1996 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 10792/24 DURAC OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con motivazione logica ed esaustiva, ha escluso la riconducibilità della condotta della ricorrente ad una ipotesi di mera resistenza passiva, ritenendo accertato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., dal momento che - alla luce delle risultanze probatorie - tale condotta era consistita nel proferire plurime minacce nei confronti dei pubblici ufficiali;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04