Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded charges of threats and assault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower courts correctly found the appellant guilty of threats to impede official duties and assault based on prison officer statements and medical reports. Since the appellate court's findings were supported by evidence, the Cassation Court rejected the claim that the convictions were erroneous.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 582 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it challenges convictions based on manifestly unfounded allegations of threats or assault where the lower courts' findings are supported by official statements and medical evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCRIVANI NICOLAS nato a BRONI il 08/11/1983 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 10791/24 SCRIVANI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., è inammissibile in quanto avente ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che, quanto alla doglianza afferente all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., i giudici di merito hanno correttamente ed esaustivamente ritenuto integrato tale reato, essendo stato accertato come il ricorrente avesse proferito minacce al fine di impedire ed ostacolare l'atto d'ufficio consistente nell'accompagnamento del ricorrente stesso presso la propria cella (cfr. sentenza impugnata p. 2 e sentenza di primo grado, p. 4);
Ritenuto che alla medesima conclusione si espone la censura con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., dal momento che i giudici di merito hanno congruamente ritenuto integrato il reato alla luce delle dichiarazioni dell'agente penitenziario nonché del referto medico in atti (cfr. sentenza di primo grado, p. 4); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci