Cassation court dismisses appeal against conviction for attempted rape as grounds are manifestly unfounded and generic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Elaal Salah inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Salah challenged a Milan Court of Appeal judgment convicting him of attempted rape under Article 337 of the Penal Code, arguing against the conviction. The court rejected these arguments as manifestly unfounded and generic, noting that the lower court had logically and coherently established the inapplicability of the justification cause under Article 393-bis of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: Appeals based on manifestly unfounded and generic criticisms of a conviction are inadmissible when the lower court has provided logical and coherent reasoning regarding the inapplicability of the justification cause.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAAL SALAH nato a EL FAYOUM( EGITTO) il 02/07/1969 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 10774/24 ELAAL OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate oltre che generiche. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla inconfigurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04