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Ordinanza — n. 32829/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32829/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32829/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINNIRELLO ROBERTO nato a BRESCIA il 26/12/1982 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; RG 10762/24 — TINNIRELLO OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché manifestamente infondato. L'unico motivo di ricorso censura la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valutato, in senso ostativo al riconoscimento del beneficio, la gravità della violazione (dedotta dall'apprezzabile lasso temporale in cui il ricorrente si è sottratto alla misura custodiate), l'abitualità del comportamento (dedotta da un analogo episodio di evasione di pochi mesi precedente quello per cui si procede e dai plurimi precedenti penali attestati dalla recidiva reiterata e infraquinquennale).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32829/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico motivo di ricorso censura la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valutato, in senso ostativo al riconoscimento del beneficio, la gravità della violazione (dedotta dall'apprezzabile lasso temporale in cui il ricorrente si è sottratto alla misura custodiate), l'abitualità del comportamento (dedotta da un analogo episodio di evasione di pochi mesi precedente quello per cui si procede e dai plurimi precedenti penali attestati dalla recidiva reiterata e infraquinquennale).

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie remissione della pena evasione all'obbligo di contribuzione recidiva nell'infrazione adeguamento della pena elusione fiscale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINNIRELLO ROBERTO nato a BRESCIA il 26/12/1982 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; RG 10762/24 — TINNIRELLO OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché manifestamente infondato. L'unico motivo di ricorso censura la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valutato, in senso ostativo al riconoscimento del beneficio, la gravità della violazione (dedotta dall'apprezzabile lasso temporale in cui il ricorrente si è sottratto alla misura custodiate), l'abitualità del comportamento (dedotta da un analogo episodio di evasione di pochi mesi precedente quello per cui si procede e dai plurimi precedenti penali attestati dalla recidiva reiterata e infraquinquennale).

Elementi, questi, che non consentono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso